ASSEGNO UNICO: erogazione d'ufficio per i già beneficiari

lunedì 26 dicembre 2022

Nell’ambito del processo di semplificazione realizzato anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), l’Inps, con la Circolare n. 132/2022, ha reso noto che dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione, senza l’onere di presentare una nuova domanda.

          ATTENZIONE - La domanda, invece, dovrà essere presentata da coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di rinnovare l’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo.

Nelle ipotesi in cui rispetto alle condizioni precedentemente dichiarate nella domanda si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti - potenziali beneficiari - intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata per adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.

         Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

  1. la nascita dei figli
  2. la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio
  3. le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)
  4. le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugo dei genitori
  5. i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori
  6. variazioni delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni
  7. variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dell'eventuale altro genitore

In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Inps, l’Assegno unico verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico - ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova nello stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata” - al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, con le consuete modalità.

NOTA BENE - Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Come detto, per poter usufruire dell’importo completo, è necessario procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023 (propedeutica al riliscio dell’ISEE).

A riguardo si precisa che:

  1. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

  2. In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

  3. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.